Art. 1.

      1. Il Governo della Repubblica italiana, nell'ambito degli accordi concernenti relazioni bilaterali con Paesi dell'America Meridionale in materia di scambi culturali e di istruzione, al fine di rafforzare le relazioni esistenti tra gli Stati interessati e a contribuire alla loro integrazione culturale attraverso una più stretta collaborazione nel settore educativo, promuove la realizzazione di una rete di servizi volta a far interagire tra di loro le strutture responsabili della diffusione del turismo e della cultura.